La vendita dei funghi epigei freschi spontanei e dei funghi secchi sfusi del genere Boletus può effettuarsi in sede fissa o su aree pubbliche su postazione assegnata dal Comune; è esclusa la forma itinerante.
L’avvio dell’attività di vendita è soggetta alla presentazione di SCIA sanitaria al SUAP. La SCIA va corredata degli allegati specificatamente richiesti: Allegato 6 e attestato d’idoneità del titolare o del preposto alla vendita.
Nel caso in cui un OSA sia già registrato come attività di commercio al dettaglio o su aree pubbliche e voglia aggiungere la vendita di funghi freschi epigei spontanei e/o secchi sfusi, non è richiesta la SCIA sanitaria, ma è richiesto l’invio al SUAP dell’Allegato 6 corredato dall’attestato d’idoneità.
Gli OSA che intendono utilizzare funghi epigei freschi spontanei raccolti in proprio ai fini della preparazione e somministrazione di alimenti nel proprio esercizio (anche occasionalmente), devono risultare in possesso dell’idoneità e i funghi necessitano della certificazione di avvenuto controllo. In tali casi l’OSA è soggetto alla SCIA (Notifica sanitaria) da inviarsi al SUAP.
Se l’OSA risulta già registrato ai sensi dell’ Art. 6 Regolamento CE 29 aprile 2004 n. 852 e vuole aggiungere l’utilizzo di funghi freschi spontanei raccolti in proprio nella attività di preparazione e somministrazione di alimenti, deve inviare al SUAP l’Allegato 6 corredato dall’attestato d’idoneità.
Anche in caso di variazione o aggiunta dei soggetti abilitati o preposti si dovrà inviare al SUAP l’Allegato 6 corredato dai relativi attestati d’idoneità.
Il SUAP trasmette la documentazione ricevuta alla ASL territorialmente competente ed al Comune in cui si svolge l’attività.