La vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, comunque destinati alla alimentazione animale, può essere realizzata avviando un esercizio di vicinato o media o grande struttura di vendita, oppure in attività commerciale già avviata.
Nel primo caso occorre inviare al SUAP:
- la modulistica richiesta per l’esercizio di vicinato o per la media o grande struttura;
la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati alla alimentazione animale, che sarà trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente (Regione o delegata).In caso di attività commerciale già avviata, sarà da trasmettere al SUAP la sola SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati alla alimentazione animale, che sarà trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente (Regione o delegata).
La segnalazione ha valore di richiesta di registrazione ai sensi del Regolamento CE 12 gennaio 2005 n. 183 .
In caso di depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg, deve essere presentata, in allegato alla SCIA unica, la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmesso a cura del SUAP ai Vigili del Fuoco.
N.B.: per le vicende giuridico-amministrative (es. variazioni societarie, ecc.) non presenti in questa procedura, fare riferimento alla modulistica relativa alla tipologia distributiva attraverso la quale si esercita (es. vicinato, media struttura di vendita, ecc.).