La vendita al pubblico dei generi di monopolio può essere effettuata attraverso: le rivendite ordinarie, le rivendite speciali, i patentini, i distributori automatici.
Le rivendite ordinarie sono le tabaccherie che espongono il numero della concessione sull’apposita insegna a “T”. Per poter istituire una rivendita ordinaria devono sussistere le condizioni minime in ordine di distanza e di produttività relativamente alle rivendite vicine. Sulla base delle segnalazioni ricevute dagli operatori interessati, gli Uffici Territoriali della AAMS formulano semestralmente un piano delle nuove istituzioni. L’assegnazione avviene tramite concorso.
Le rivendite speciali sono quelle ubicate presso particolari strutture, quali porti, aereoporti, stazioni ferroviare, aree di servizio automobilistiche, caserme, istituti penali, etc. Per attivare una rivendita speciale occorre presentare istanza all’Ufficio della AAMS territorialmente competente, corredandola della documentazione richiesta.
Il patentino è un’autorizzazione alla vendita di tabacchi complementare a quella svolta dalle rivendite ordinarie a cui è aggregato. Può essere rilasciato ad un esercente già dotato di altra licenza (prevalentemente licenza di somministrazione) a condizione che vi sia una esigenza di servizio non sufficientemente soddisfatta dalla rete di tabaccherie esistenti.
I distributori automatici vengono installati a cura del rivenditore nelle immediate vicinanze del locale sede della rivendita. Per ottenerne l’autorizzazione all’istallazione il titolare della rivendita deve presentare apposita domanda all’ufficio regionale AAMS territorialmente competente.
Per effettuare un periodo di ferie, almeno 45 giorni prima dell’inizio di detto periodo, il titolare o gestore di una tabaccheria deve presentare una istanza di autorizzazione alla Amministrazione comunale per ottenerne il nulla osta; ottenuto il relativo visto comunale, la domanda andrà inoltrata alla Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato territorialmente competente. Si ricorda l’obbligo dell’esposizione, durante il periodo di chiusura, di un cartello indicante le rivendite e/o la ricevitoria lotto più vicine che rimarranno aperte, che dovranno essere preventivamente contattate per non correre il rischio di vedersi negato il periodo di ferie prescelto.