É da considerarsi “circolo” una libera associazione costituita tra cittadini con finalità ricreative, culturali, sportive, sociali, che svolge la propria attività senza fini di lucro, a beneficio dei propri soci in locali o spazi non aperti al pubblico.
La normativa di riferimento distingue tra circoli che sono aderenti o meno ad enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, nonché tra circoli che sono o meno in possesso delle caratteristiche richieste dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 .
Ulteriore differenzazione riguarda l’insediamento dei circoli in zone soggette a tutela ai sensi dell’ Art. 64 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 comma 3.
L’adesione o affiliazione a Ente o organizzazione nazionale riconosciuta dal Ministero deve essere comprovata, allegando alla modulistica la copia del relativo certificato di adesione/affiliazione, e deve essere confermata annualmente.
I locali nei quali si effettua la somministrazione di alimenti e bevande devono essere conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie, urbanistico-edilizie e di sorvegliabilità. Il circolo non deve esporre all’esterno insegne relative alla somministrazione e gli spazi nei quali avviene la somministrazione non devono essere accessibili direttamente dalla pubblica strada.
La SCIA, o l’autorizzazione quando necessaria, costituisce anche licenza di polizia ai sensi dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. , e abilita anche all’installazione degli apparecchi di cui all’ Art. 86 T.U.L.P.S. , commi 6 e 7.