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Separazione e divorzio innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

  • Servizio attivo

Separarsi, divorziare o modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto ai cittadini e alle cittadine che:

  • hanno residenza nel Comune di Dronero (tutti e due i coniugi o almeno uno dei due);
  • oppure hanno contratto il matrimonio, civile o religioso con effetti civili, a Dronero;
  • oppure, se sposati all'estero, hanno il proprio matrimonio trascritto nel Comune di Dronero.

Descrizione

Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

In particolare i coniugi possono chiedere congiuntamente all’Ufficiale di Stato Civile di registrare un atto in cui, con il consenso reciproco, dichiarano di volersi separare o di voler sciogliere o fare cessare gli effetti civili del loro matrimonio.

Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio dei giudici.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3, c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’assistenza dell’avvocato è facoltativa.

Ai sensi della Legge n. 55/2015 la domanda di divorzio può essere presentata dopo dodici mesi ininterrotti di separazione giudiziale dei coniugi o dopo sei mesi di separazione consensuale.

Restano invariate le altre ipotesi previste dalla legge n. 898/1970.

Come fare

È necessario presentarsi personalmente previo appuntamento da prenotare contattando l'ufficio Servizi Demografici.
I coniugi hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia.

Successivamente saranno concordati con l’ufficio le date relative alla redazione dell’atto di accordo e dell’atto di conferma dell’accordo (quest’ultimo non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto).

Fase istruttoria

I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’Ufficiale di Stato Civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’Ufficiale di Stato Civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana. In tutti gli altri casi, il cittadino, per poter concludere l’accordo in questione, deve produrre i documenti richiesti per comprovare i requisiti e le condizioni prescritte dalla legge.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’Ufficiale di Stato Civile stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.

Redazione dell’accordo

Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’Ufficio di Stato Civile per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Nel caso di assistenza da parte di avvocato, questi dev’essere munito di documento di identità valido e di tesserino professionale di appartenenza all’Ordine degli avvocati.
Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di adempiere bene e fedelmente all’incarico ricevuto.

Conferma dell’accordo

Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’Ufficiale di Stato civile, i coniugi devono presentarsi per rendere una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.

 

Cosa serve

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini dell’avvio del procedimento mediante modello che verrà consegnato o trasmesso dall’Ufficio di Stato Civile.

Cosa si ottiene

Con la firma dell’accordo si ottiene la separazione, oppure il divorzio, oppure la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

​L’accordo di separazione e divorzio produce effetti solo se confermato.

Tempi e scadenze

Gli effetti dell’accordo di separazione o divorzio si producono dalla data della sottoscrizione della conferma dello stesso.
Nel caso di accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio non è necessario l’atto di conferma: con la sottoscrizione del primo atto si producono gli effetti dichiarati.

30 giorni

Conclusione del procedimento

occorrono 30 giorni per la conclusione del procedimento, decorrenti dalla data della sottoscrizione della conferma

Quanto costa

Il costo è di 16 euro a titolo di diritto fisso che dovrà essere corrisposto come da indicazioni fornite dall’Ufficio di Stato Civile.

Accedi al servizio

Ufficio di Stato Civile

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Ufficio Servizi Demografici

Via Giovanni Giolitti, 47 - 12025 Dronero (CN)

0171908710/11/12

servizi.demografici@comune.dronero.cn.it

PEC: comunedronero@postecert.it

Whatsapp: 3341077185

Gestito da:

Anagrafe - Stato Civile - Servizi Demografici

Via Giovanni Giolitti, 47 - 12025 Dronero (CN)

Pagina aggiornata il 13/10/2026

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