L’art. 450 del Codice Civile, pur affermando il principio della pubblicità dei registri dello Stato Civile, esclude che possano essere consultati direttamente dai privati, demandando ai soli Ufficiali preposti al servizio di rilasciare estratti o certificati e di svolgere, negli atti affidati alla loro custodia, le indagini richieste dai privati. E’ principio più volte ribadito che sono legittimati a richiedere estratti e certificati solo coloro che vi abbiano un personale interesse.
Gli interessati potranno altresì richiedere che l’ufficiale di stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati nel Comune le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini.
In particolare:
- i soggetti legittimati alla richiesta di estratti per copia integrale sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure coloro che su motivata istanza possono comprovare un interesse personale e concreto ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
- l’art. 3 del d.p.r. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta:
- dell’interessato ricadente in tale fattispecie, se maggiorenne;
- del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne;
- di terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.