Gli estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di stato civile possono essere richiesti da chi vi abbia interesse, purché il rilascio non sia vietato dalla legge. Gli interessati potranno altresì richiedere che l’ufficiale di stato civile svolga sugli atti e sui registri conservati nel Comune le verifiche e le ricerche occorrenti ai propri fini.
In particolare:
- i soggetti legittimati alla richiesta di estratti per copia integrale sono unicamente i soggetti a cui l’atto si riferisce oppure coloro che su motivata istanza possono comprovare un interesse personale e concreto ai fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante;
- l’art. 3 del d.p.r. 432/1957 consente il rilascio dell’estratto di nascita con indicate le generalità dei genitori “per l’esercizio di doveri o di diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione” su richiesta:
– dell’interessato ricadente in tale fattispecie, se maggiorenne;
– del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, se minorenne;
– di terza persona formalmente delegata dall’interessato di cui sopra.