La procedura in oggetto si riferisce all’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti che ricadono all’interno delle procedure semplificate definite agli artt. 214 e 216 del Capo V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 .
Se quindi l’attività rientra in quanto definito negli artt. 214 e 216 del Capo V del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e non si intende presentare la pratica AUA, il soggetto che vuole effettuare l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti deve presentare una Comunicazione di inizio attività alla Provincia territorialmente competente (o Città Metropolitana), tramite il SUAP territorialmente competente, completa degli allegati e delle dichiarazioni previste e/o richieste, al fine di richiedere l’iscrizione nell’apposito Registro presso la Provincia o Città Metropolitana.
La Provincia iscrive nell’apposito Registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività, verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e, a condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche di cui all’art. 214, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 , l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla presentazione della comunicazione stessa.
L’iscrizione al Registro rimane valida 5 anni; deve essere quindi rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero. La comunicazione di rinnovo deve essere presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività, almeno 90 giorni prima della scadenza.