Una manifestazione temporanea è uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico in un preciso arco temporale, cioè è un evento caratterizzato da una durata breve e ben definita, quindi non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita.
Per queste attività occorre la procedura della licenza di esercizio per gli articoli 68 e 69. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24.00 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA.
Le attività temporanee di pubblico spettacolo possono essere organizzate anche da soggetti che non svolgono professionalmente tale attività.
MANIFESTAZIONI “RIPETUTE”
Nel caso di manifestazioni che hanno richiesto la convocazione della Commissione di Vigilanza, se ripetute entro i due anni dalla convocazione stessa, alle stesse condizioni della precedente, non sussiste la necessità di richiedere nuovamente l’agibilità.
Attenzione:
Se l’attività rientra all’interno dei parametri che consentono l’applicazione delle “semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche” (art. 38-bis, Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76), utilizzare la relativa procedura prevista (Pubblico spettacolo dal vivo e proiezioni cinematografiche).