I magazzini generali sono infrastrutture adibite alla custodia ed alla conservazione delle merci e delle derrate depositate.
I magazzini generali possono rilasciare ai depositanti, che ne facciano esplicita richiesta, speciali titoli di commercio denominati “fede di deposito” (relativa alla titolarità della merce) e “nota di pegno” (relativa a un diritto di garanzia sulle merci depositate). Tali documenti consentono la circolazione delle merci senza trasferimento materiale delle stesse e costituiscono titoli di credito commerciale.
Gli imprenditori che intendono attivare un Magazzino Generale devono predisporre un progetto comprensivo dei documenti necessari e presentare a mezzo di SCIA, ai sensi dell’ Art. 25 D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 , comunicazione unica al Registro delle Imprese che la trasmette allo SUAP per il successivo inoltro al Ministero dello Sviluppo Economico. In alcuni casi è richiesto che la SCIA venga presentata direttamente allo SUAP.
La Camera di Commercio esercita funzioni di vigilanza, effettuando ispezioni ai magazzini presenti sul territorio provinciale, verificandone i depositi ed esaminandone i libri, i registri, gli atti e i documenti relativi all’attività.