I direttori e istruttori di tiro a segno delle sezioni dell’U.I.T.S. (Unione Italiana Tiro a Segno) devono
munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, previo accertamento della capacità tecnica
e dei requisiti soggettivi di cui all’ Art. 9 L. 18 aprile 1975 n. 110 .
L’istruttore di tiro si differenzia dal direttore per aver partecipato a corsi federali di tiro o per essere
particolarmente esperto.
In particolare l’istruttore di tiro è il tecnico esperto in grado di insegnare il corretto uso delle armi; il
direttore di tiro è la persona che sovraintende alle attività effettuate durante lo svolgimento delle
esercitazioni di tiro e fa osservare le norme di sicurezza in relazione al maneggio delle armi.
Uno stesso soggetto può essere contemporaneamente istruttore e direttore.
L’attività può essere svolta presso le sezioni dell’Unione del tiro a segno nazionale.
Ai sensi della normativa vigente, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di istruttore / direttore di
tiro a segno ha validità triennale (3 anni computati secondo il calendario comune con decorrenza
dal giorno del rilascio dell’autorizzazione o dell’ultimo rinnovo) e deve essere rinnovata presentando
la domanda di rinnovo almeno 30 giorni prima della data di scadenza, pena la decadenza dell’autorizzazione
stessa.