L’esercizio di giochi leciti è sottoposto a particolare attenzione da parte del Legislatore in quanto vede una ricaduta importante sia in termini economici che sociali.
I giochi leciti si possono esercitare in appositi locali, che assumono il nome di “sale giochi”, oppure essere installati come singoli apparecchi in altri esercizi.
Le sale giochi sono locali appositamente allestiti per lo svolgimento dei giochi leciti che possono comprendere giochi da tavolo (carte, giochi in scatola, giochi di posizione, dama, scacchi, tennis tavolo, ecc.), apparecchi di divertimento ed intrattenimento meccanici ed elettromeccanici (quali biliardo, calcio-balilla, flipper, ruspe, freccette, ecc.) e apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici (quali new slot, videogiochi, slot machine, ecc.).
Per poter esercitare l’attività di sala giochi l’esercente deve avere ottenuto dal Comune la licenza, ai sensi dell’ Art. 86 T.U.L.P.S. ( R.D. 18 giugno 1931 n. 773 ). Nel momento in cui l’esercente è già in possesso della licenza ex Art. 86 T.U.L.P.S. o ex Art. 88 T.U.L.P.S. (sale scommesse), può procedere alla trasmissione di una SCIA per l’installazione degli apparecchi per i giochi leciti.