Si hanno due possibili nature giuridiche dell’attività fotografica: quella tradizionale di impresa (di impresa artigiana, quando si tratti di una piccola impresa); quella libero-professionale (lavoro autonomo).
Il fotografo è un artigiano quando:
- ha per scopo la produzione di servizi;
- esercita l’attività organizzata col suo lavoro personale e prevalente;
- esercita l’attività in un’azienda costituita come ditta individuale, impresa familiare, società di persone senza prevalenza di capitale, o cooperative.
Il fotografo è un libero professionista quando l’attività:
- è priva di struttura, basata sulla persona stessa del professionista-interprete;
- produce immagini prevalentemente interpretative;
- non ci sono investimenti significativi in attrezzatura;
- non è nella pratica rivendibile a terzi, cioè non si genera un “avviamento commerciale” simile a quello che può avere un negozio o uno studio con una sua struttura riconoscibile.