La procedura è riferita alla definizione del “Condono Edilizio”, misura eccezionale introdotta dal legislatore al fine di regolarizzare dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale, le opere edilizie eseguite abusivamente, ovvero realizzate in assenza di titoli autorizzativi, anche se non conformi alla disciplina edilizia.
Le leggi in materia ( Art. 31 L. 28 febbraio 1985 n. 47 , Art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724 , e Art. 32 L. 24 novembre 2003 n. 326 ) hanno disciplinano le condizioni, i limiti, i versamenti dovuti e le modalità del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, prevedendo la possibilità di presentare al Comune ove ricadeva l’abuso edilizio la relativa istanza solo per brevi periodi di tempo.
La procedura in argomento è riferita unicamente alla richiesta di definizione di pratiche presentate a suo tempo in applicazione delle norme soprarichiamate non essendo alla data odierna possibile presentare nuove istanze di condono.