Come da indicazioni operative contenute nell’Allegato 1 della D.D. 17 maggio 2019 n. 392 il modello:
- Allegato 2 – Comunicazione dei dati relativi al Centro di vacanza per minori al fine del controllo ufficiale (Reg. (CE) 852/04, Reg. (CE) 882/04)
è da inviare direttamente al SIAN dell’ASL territorialmente competente (tramite PEC o posta elettronica), senza necessità di trasmissione al Suap.
N.B.: in caso di presentazione telematica della pratica, si può procedere unicamente con la compilazione dei modelli 2194 Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura o variazioni centri di vacanza per minori al cui interno è possibile la contestuale compilazione del modello 2013 – Notifica ai fini della registrazione (unificata). Non si devono in tal caso compilare separatamente il modello di SCIA (2194) e di notifica (2013).
Il servizio di vacanza per minori si configura come una serie di attività, che si realizzano nel periodo estivo e/o in altri periodi di sospensione dell’attività scolastica, volte ad organizzare il tempo libero dei bambini/e e dei ragazzi/e; può essere svolto sia in immobili o su aree appositamente attrezzate, sia presso strutture ricettive regolarmente in attività e può essere diurno o con pernottamento, e con o senza preparazione e somministrazione di alimenti e bevande.
I servizi di vacanza possono accogliere minori fra i 6 e i 18 anni; i minori di età compresa tra 3-6 anni possono essere accolti purché i centri siano provvisti di idonee attrezzature e di personale professionalmente e numericamente adeguato. La capacità ricettiva complessiva non può superare di norma i 100 posti; nel caso in cui si superi occorre che il servizio sia organizzato per gruppi ciascuno dei quali non sia superiore a 100.