Sono denominate autoscuole le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore. L’autoscuola deve svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria, possedere un’adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre di insegnanti di teoria ed istruttori di guida riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.
Per esercitare l’attività di autoscuola si deve presentare l’apposita SCIA alla Provincia o alla Città metropolitana, tramite il SUAP territorialmente competente, che provvedono ad effettuare i controlli sulla sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge dichiarati nella SCIA stessa.