Nelle aree del territorio comunale vincolate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 , gli interventi costituenti modificazione e/o trasformazione del suolo sono sottoposti a specifico procedimento autorizzativo ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45 .
Tale autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.
L’autorità competente può essere comunale, oppure regionale, in funzione della tipologia di intervento, ed in particolare:
Regione:
- interventi che interessano superfici superiori a 10.000 metri quadri o volumi di scavo superiori a 5.000 metri cubi;
- interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più province;
- interventi che, indipendentemente dalle dimensioni, interessano il territorio di più comuni;
- opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato;
- impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
- interventi di cui all’Art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’Art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382)
Comune:
- autorizzazione per interventi che interessano superfici fino a 10.000 metri quadri o volumi di scavo fino a 5.000 metri cubi.
L’istanza va presentata nei casi previsti nella L.R. 9 agosto 1989 n. 45 e qualora l’intervento ricada in aree tutelate ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267.