La domanda di accertamento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere presentata da persone fisiche o da società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile; il richiedente deve produrre per la commercializzazione, e non per il solo autoconsumo, e deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Possono conseguire la qualifica di IAP le società che soddisfano due requisiti: 1) lo statuto preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 CC; 2) almeno un socio sia in possesso della qualifica IAP.
La funzione di accertamento del possesso dei requisiti è di norma attribuita ai Comuni, tranne quando l’accertamento del requisito soggettivo rientra in una valutazione più ampia di idoneità e congruità di un intervento di sviluppo aziendale.
Il certificato di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ha durata di un anno.