I comuni, al fine di garantire l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e la differenziazione delle funzioni tra materia paesaggistica e urbanistico-edilizia richiesti dall'art. 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004, possono istituire la Commissione locale per il paesaggio di cui all'art. 148 del d.lgs. 42/2004 e successive modifiche. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, le funzioni amministrative concernenti la Commissione locale per il paesaggio sono esercitate in forma associata.