La commissione elettorale comunale è eletta nella prima seduta del Consiglio comunale successiva all'elezione del sindaco e della giunta municipale e rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio. La Commissione è composta dal sindaco, che la presiede, e da tre componenti effettivi e tre supplenti (art. 12 D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223).
Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. Il lavoro della Commissione è assistito da un segretario che ne verbalizza ogni attività.