Amministrazione Trasparente
In questa pagina sono raccolte le informazioni che le Amministrazioni pubbliche sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet nell’ottica della trasparenza, buona amministrazione e di prevenzione dei fenomeni della corruzione (L.69/2009, L.213/2012, Dlgs33/2013, L.190/2012).
Accesso civico
Con la riforma dell’accesso civico disciplinato dagli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013, come modificato dal decreto legislativo n.97 del 25 maggio 2016 l’accesso civico stesso è stato esteso anche a dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Esistono così due tipi di accesso civico:
- accesso civico semplice – Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria – che si esercita sugli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito web amministrazione trasparente
- accesso civico generalizzato – Accesso civico concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria – ai sensi del quale ‘chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’articolo 5 bis del decreto legislativo n.33 del 2013‘
L’accesso civico generalizzato si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti e avente a oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso civico
L’accesso generalizzato non sostituisce l’accesso civico ‘semplice’ (d’ora in poi ‘accesso civico’) previsto dall’articolo 5, comma 1 del decreto trasparenza, e disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche a opera del decreto legislativo 97 del 2016. L’accesso civico rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempienza.
I due diritti di accesso, pur accomunati dal diffuso riconoscimento in capo a ‘chiunque’, indipendentemente dalla titolarità di una situazione giuridica soggettiva connessa, sono quindi destinati a muoversi su binari differenti, come si ricava anche dall’inciso inserito all’inizio del comma 5 dell’articolo 5, ‘fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria‘, nel quale viene disposta l’attivazione del contraddittorio in presenza di controinteressati per l’accesso generalizzato.
L’accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo e indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
Distinzione fra accesso generalizzato e accesso agli atti ex legge 241/1990
L’accesso generalizzato deve essere anche tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n.241 del 7 agosto 1990 (‘accesso documentale’). La finalità dell’accesso documentale ai sensi della legge 241/90 è ben differente da quella sottesa all’accesso generalizzato ed è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Più precisamente, dal punto di vista soggettivo, ai fini dell’istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un ‘interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso‘. Mentre la legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l’utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato, il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello ‘semplice’, è riconosciuto proprio ‘allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico‘.
Dunque, l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi.
Distinguere i due casi di accesso è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Detto bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso esercitato ai sensi della legge n.241 del 1990 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità di dati, documenti e informazioni.
Sezioni
REGISTRO DEGLI ACCESSI (al 31/12/2022) | ||
TIPO DI ACCESSO (civico semplice, generalizzato) | DATA RICHIESTA | DATA DECISIONE/EVASIONE |
Periodo 01/01/2022 - 30/06/2022 | ||
Non vi sono stati accessi civici | / | / |
Periodo 01/07/2022 - 31/12/2022 | ||
Non vi sono stati accessi civici | / | / |
Tutti i cittadini possono avere informazioni, leggere ed ottenere copie di documenti amministrativi del Comune di Dronero.
Si possono distinguere due tipi di accesso:
- quello consentito a tutti i cittadini per gli atti che sono di pubblico interesse come statuto, regolamenti, deliberazioni, determinazioni, bandi, avvisi pubblici, ordinanze;
- quello riservato al cittadino singolo, relativamente ad un particolare atto sul quale ha un interesse diretto (giuridicamente rilevante).
Come accedere al servizio:
Nel caso in cui l'accesso riguardi documenti di pubblico interesse e di immediata visione e/o rilascio di copia è possibile inoltrare la richiesta anche verbalmente (accesso informale).
In tutti gli altri casi (documenti non visionabili e/o fotocopiabili immediatamente), è necessario inoltrare richiesta scritta, firmata e motivata, al Comune di Dronero presentando l'apposito modulo (accesso formale).
L'Ufficio, una volta valutata la richiesta e preparata la documentazione, avvisa il cittadino entro e comunque non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
Nel caso in cui l'Amministrazione valuti, sulla base delle leggi in vigore, che non è possibile soddisfare la richiesta, viene inviata al cittadino una lettera di differimento del termine o diniego motivato a firma del Sindaco.
L'accesso ai documenti è comunque regolato da apposito Regolamento.