NORME GENERALI
“E’ vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome con un nome, nomi ridicoli o vergognosi.” (art.34 D.P.R.396/2000).
“Il nome del bambino deve corrispondere al sesso…”(art.35 D.P.R.396/2000).
DOPPIO COGNOME per i nascituri, in base alla sentenza della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale, con sentenza pubblicata il 28 dicembre 2016, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni del codice civile nelle parti in cui non consentono ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. La disposizione si applica anche in caso di filiazione naturale, quando il riconoscimento avvenga congiuntamente da parte di entrambi i genitori ed anche in caso di adozione.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale è causa di abrogazione immediata delle norme richiamate, pertanto l’ufficiale di stato civile è tenuto ad accogliere le richieste dei genitori che, di comune accordo e al momento della nascita, intendano attribuire il cognome paterno e materno, nell’ordine dagli stessi scelto.